Salerno: pericolo malattie infettive, il sindaco vieta l’acquisto di cozze e vongole dagli ambulanti
Il sindaco del Comune di Salerno Vincenzo Napoli in una ordinanza emessa per la prevenzione malattie infettive (dall’epatite A al tifo e al paratifo) , invita i cittadini ad acquistare i frutti di mare esclusivamente dai rivenditori autorizzati e a non consumarli crudi: la cottura deve essere completa per l’inattivazione dei microrganismi patogeni. L’allarme è scattato dopo alcuni malori causati dal consumo indiscriminato di cozze, vongole, lupini, cuori, capesante, cannolicchi, tartufi di mare, telline ed altro acquistati da rivenditori non autorizzati. C’è il rischio di una possibile recrudescenza delle malattie infettive.
L’ORDINANZA.
ORDINANZA N. 20/2015
Prot. Arch..Gen.n.101707 del 02.07.2015
IL SINDACO
Visto il rapporto dell’ Unità Operativa Veterinaria Distretto Sanitario n.66 di Salerno – prot. n.483 del 29.06.2015 – prot. Arch.Gen.n.99781 del 30.06.2015 – in merito alla prevenzione di alcune malattie infettive quali EPATITE A, TIFO E PARATIFO, da consumo di molluschi bivalvi ( frutti di mare) raccolti in aree di mare non classificate o soggette a restrizioni per accertata presenza di parametri microbiologici, chimici e fisici non conformi ai limiti di legge;
Considerato che – in particolare nella stagione estiva – il consumo indiscriminato dei frutti di mare (cozze, vongole, lupini, cuori, capesante, cannolicchi, tartufi di mare, telline ecc.) può essere causa di una possibile recrudescenza delle malattie infettive tipo EPATITE A,TIFO E PARATIFO
Visti i Regolamenti (CE) n.882- 852 – 853- 854/2004;
Visto il Regolamento (CE) N.178/2002;
Vista la delibera di Giunta Regionale della Campania n.229 del 31.05.2011;
Visto il D.lgs n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche;
Ritenuto di dovere adottare,in via cautelativa, i necessari provvedimenti a tutela dell’igiene e della salute pubblica;
INVITA
I Cittadini – a tutela della propria salute – ad acquistare i frutti di mare esclusivamente dai rivenditori autorizzati e a non consumarli crudi e la cottura deve essere completa per l’ inattivazione dei microrganismi patogeni.
ORDINA
Il divieto assoluto della raccolta dei molluschi bivalvi e della vendita degli stessi in forma ambulante non autorizzata e l’osservanza delle norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi di cui ai Regolamenti comunitari vigenti.
I contravventori delle su indicate disposizioni saranno puniti con sanzioni amministrative e nei casi più gravi denunciati all’ Autorità Giudiziaria.
MANDA
• ai Messi Notificatori per la pubblicazione all’Albo Pretorio per giorni 20 (venti )Sede-
• Al Settore Servizi Informativi per la pubblicazione sul sito web del Comune di Salerno
• al Servizio Veterinario della ASL SA/2 Distretto 66- via Sichelmanno, n. 79. – SALERNO
• Al Settore Tributi – Ufficio Affissioni e al Servizio Appalti e Contratti -Ufficio Forniture- per la fornitura e affissione di manifesti.
Alle competenti Forze di Polizia per l’ottemperanza della presente ordinanza nonché per opportuna conoscenza e per quanto di competenza :
Comando di Polizia Municipale
Carabinieri NAS – Salerno .
Vincenzo Napoli